Corrispettivi elettronici 2020: istruzioni per l’uso

Corrispettivi elettronici: istruzioni per l'uso

I corrispettivi elettronici sono la grande novità fiscale del 2020. Il loro arrivo era già stato preannunciato l’anno scorso, ma l’obbligo è entrato in vigore ufficialmente dal 1° gennaio. Ecco come funzionano e cosa bisogna fare per mettersi subito in regola ed evitare sanzioni.

Indice

Corrispettivi elettronici: cosa sono e chi è obbligato ad emetterli

I corrispettivi elettronici, comunemente conosciuti anche come scontrini elettronici, rappresentano il nuovo documento digitale adottato dal governo per inviare e registrare i corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate.

Annunciati nel corso del 2019 tramite un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, i corrispettivi digitali sono diventati obbligatori già da luglio 2019 per i soli commercianti ed esercenti con volume d’affari annuo superiore a 400.000 euro.

Con l’arrivo del 2020 l’obbligo di emissione dei corrispettivi telematici vale per tutti coloro che svolgono attività con Partita IVA di commercio al minuto, indipendentemente dal fatturato o dal regime fiscale adottato.

Rientrano quindi vari ambiti commerciali quali artigiani, commercianti, bar e ristoranti, hotel, parrucchieri e ambulanti vari.

Saranno esonerati solo i conducenti di servizi di trasporto pubblico, tabaccai, giornalai e produttori agricoli.

Corrispettivi elettronici: invio obbligatorio anche per forfettari

Come detto sopra, il decreto-legge obbliga ad emettere scontrini elettronici fiscali tutti i commercianti, al di là del tipo di regime fiscale che questi adottano.

Questo vale quindi anche per chi aderisce al regime forfettario che, pur escluso dall’obbligo della fattura elettronica, non può esimersi dall’inviare la lista giornaliera di corrispettivi all’Agenzia delle Entrate.

Invio corrispettivi telematici: scadenza entro 12 giorni dall’emissione

Fermo restando l’obbligo di memorizzazione dei dati con cadenza giornaliera, il decreto crescita approvato lo scorso luglio consente agli esercenti la possibilità di trasmettere i corrispettivi telematici entro 12 giorni dalla data della cessione/prestazione a cui questi fanno riferimento.

Come inviare corrispettivi elettronici con registratore di cassa telematico

L’invio telematico dei corrispettivi è strettamente legato all’utilizzo di un nuovo registratore di cassa digitale o stampante fiscale, introdotto e regolamentato a fine ottobre 2019 da un guida online dell’Agenzia delle Entrate, che va a sostituire la vecchia cassa automatica con un dispositivo connesso alla rete e omologato alla nuova legge.

Alternativa all’adozione del suddetto registratore di cassa telematico, si può scegliere di aggiornare la propria cassa (qualora possibile) con delle periferiche che consentano la trasmissione telematica dei corrispettivi.

Scegliendo una di queste due opzioni, inoltre, si potrà usufruire di un bonus governativo sull’acquisto di una cassa digitale.

Come inviare corrispettivi elettronici senza registratore di cassa

È possibile inviare i corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate senza dover per forza utilizzare un registratore di cassa telematico? La risposta è sì!

È infatti disponibile un portale web creato dalla stessa AdE con cui effettuare la procedura gratuita chiamata “documento commerciale online”. Basterà quindi accedere nel portale “Fatture e Corrispettivi” sul sito dell’Agenzia delle Entrate, anche attraverso il proprio smartphone, per effettuare l’invio dei corrispettivi.

Come inviare corrispettivi senza connessione internet

Cosa succede nel caso di assenza di connessione a internet, per problemi dell’operatore di rete o del dispositivo?

Come illustrato dall’Agenzia delle Entrate, se il registratore telematico funziona correttamente ma non si connette alla rete, bisognerà trasmettere il file XML con l’elenco dei corrispettivi giornalieri manualmente tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate.

La procedura prevede d’inviare all’Agenzia il file tramite la voce di menu “Procedure di Emergenza > Assenza di rete”, disponibile nella sezione “Area Gestore ed Esercente”.

Così facendo, il file dello scontrino elettronico sarà trasmesso all’Agenzia delle Entrate ed i dati inviati saranno automaticamente collegati all’esercente che risulta proprietario del registratore telematico che ha generato il file XML.

Mancato invio corrispettivi: prevista una doppia sanzione

In caso di omesso o tardivo invio dei corrispettivi telematici la sanzione applicabile è doppia ed è composta da:

  • una multa pari al 100% dell’imposta corrispondente all’importo del corrispettivo non correttamente documentato;
  • una sanzione accessoria, nel caso di quattro violazioni nel quinquennio, corrispondente alla sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, da 3 giorni a 6 mesi.

Proroga corrispettivi telematici: scadenza il 30 giugno 2020

Per il periodo che va dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 non saranno applicate sanzioni, se l’invio avviene entro il mese successivo utilizzando i servizi web dell’Agenzia delle entrate, fermi restando la corretta memorizzazione dei corrispettivi e il rispetto dei termini della liquidazione dell’IVA.

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