Liquidazione Iva: come si calcola e quando si versa

liquidazione iva

La liquidazione Iva è il calcolo del debito o credito relativo all’imposta al termine di un dato periodo fiscale: scopri come funziona.

L’imposta valore aggiunto (Iva) è un imposta che grava solo sul consumatore finale di un prodotto/servizio, in quanto aziende e professionisti, i cosiddetti soggetti passivi d’imposta, riescono a neutralizzare l’iva applicata sulle materie prime attraverso un sistema di detrazione a rivalsa.

Ogni attività di impresa è obbligata a liquidare l’Iva entro precise scadenze fiscali, determinando appunto la quota da versare all’Erario.

In questo articolo analizzeremo nel dettaglio il processo di liquidazione Iva. Approfondiremo inoltre nei singoli paragrafi gli aspetti che possono generare dubbi e perplessità propri di una materia così complessa.

Indice

Liquidazione Iva, cos’è?

Per liquidazione iva si intende la determinazione del debito o credito relativo all’imposta, che le attività d’impresa e i professionisti operanti su territorio nazionale sono obbligati a calcolare al termine di un preciso periodo fiscale (mese o trimestre).

Calcolo della liquidazione Iva

L’iva riscossa da vendite o servizi è definita “a debito” in quanto deve essere riversata all’Erario. L’iva pagata sugli acquisti è invece definita “a credito” in quanto viene pagata a un altro soggetto passivo (fornitore), che a sua volta è obbligato a versarla all’Erario.

Per determinare la liquidazione iva è necessario effettuare la somma algebrica tra iva a debito e iva a credito. Se la differenza dell’operazione è positiva, l’importo (iva a debito) deve essere versato all’Amministrazione finanziaria.

La formula di calcolo della liquidazione iva è dunque la seguente:

Iva sulle vendite – Iva detraibile sugli acquisti = Iva da versare all’Erario

In poche parole, la differenza tra l’iva incassata dalle vendite (a debito) e l’iva pagata sugli acquisti (a credito) costituisce il valore dell’imposta da versare all’Erario.

Entro quando si versa l’Iva?

La liquidazione Iva a debito o a credito deve essere effettuata secondo le modalità sancite dall’art. 18 del D.Lgs. n.241/97. Essa prevede una periodicità mensile entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento.

I contribuenti che:

  1. esercitano attività di impresa incentrata sull’offerta di servizi (arti e professione) con un volume d’affari relativo all’anno solare precedente non superiore a € 400.000;
  2. esercitano altri tipi di attività con un volume d’affari relativo all’anno solare precedente non superiore a € 700.000;

possono versare l’iva con scadenza trimestrale entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei tre trimestri solari. 

Queste le scadenze:

  • 16 maggio per il primo trimestre;
  • 16 agosto per il secondo trimestre;
  • 16 novembre per il terzo trimestre;
  • 16 marzo dell’anno successivo per il quarto trimestre.

Il 16 Marzo la liquidazione dell’imposta si effettua direttamente nella Dichiarazione Iva Annuale.

L’opzione di versamento Iva trimestrale comporta il pagamento di un tasso d’interesse dell’1% per la dilazione.
Alcune attività, indipendentemente dal volume d’affari realizzato, sono autorizzate alla liquidazione iva con scadenza trimestrale.

Le categorie interessate vengono definite “trimestrali speciali”. Ad esse vi appartengono:

  • esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso autotrazione
  • autotrasportatori di cose per conto terzi regolarmente iscritti all’albo secondo la legge
    6/6/74 n.298
  • esercenti attività di servizio pubblico
  • esercenti arti e professioni sanitarie

La determinazione e i versamenti iva dei trimestrali speciali sono sempre quattro all’anno con l’ultima scadenza prevista il 16 febbraio. Per queste categorie non è applicato il tasso di interesse dell’1%.

Qualora la scadenza del versamento iva coincida con un giorno festivo il termine viene automaticamente prorogato al primo giorno utile successivo.

Semplifica la gestione della fatturazione della tua attività
Data Sell è il software in cloud ideale per gestire in modo rapido e semplice la fatturazione elettronica. Scoprilo subito: è in prova gratuita per 10 giorni!

Quando non va versata l’iva?

L’iva a debito determinata dalla liquidazione periodica non deve essere versata se l’importo è inferiore a € 25,82.

A titolo di esempio:

Mese di liquidazione febbraio Iva vendite € 2125
– Iva acquisti € 2101
= Iva a debito € 24

L’importo Iva a debito è dunque inferiore alla soglia minima prevista per il versamento. In questo caso la liquidazione dell’importo di € 24 si effettuerà insieme alle somme determinate alla scadenza Iva successiva, sempre che superi la soglia di € 25,82.

Per esempio:

Mese di liquidazione marzo Iva vendite € 2330
– Iva acquisti € 1205
= Iva a debito marzo € 1125
+ Iva a debito febbraio € 24
= Iva da versare € 1149

Mancato versamento Iva: le sanzioni

In caso omesso o insufficiente versamento iva è prevista una sanzione pari al 30% dell’importo non versato, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 471_1997. La sanzione viene applicata a ogni tipo di versamento (saldo, acconto, liquidazione mensile e trimestrale, dichiarazione annuale), anche se l’importo non versato verrà confermato solo a seguito di accertamento.

Come si fa la liquidazione dell’Iva?

I versamenti periodici relativi all’imposta sul valore aggiunto si effettuano attraverso la compilazione del modello f24 in modalità telematica.

La liquidazione dell’iva può essere presentata attraverso il servizio Fisconline o il canale Entratel sul portale dell’Agenzia delle Entrate. In alternativa ci si può avvalere dell’assistenza di un professionista in materia, di un’associazione di categoria o recarsi presso un centro di assistenza fiscale (Caf).

Credito Iva

Qualora la differenza tra l’Iva incassata dalle vendite e l’Iva pagata sugli acquisti determini un valore negativo, vuol dire che si ha un credito verso l’Erario.

In questo caso l’importo potrà essere scalato dalla liquidazione della successiva scadenza mensile o trimestrale oppure si potrà chiedere un rimborso se in possesso di determinati requisiti specificati nei commi 2-4 dell’art. 30 del DPR 633/72. Un’ulteriore opzione per recuperare il credito Iva è la compensazione con altri tributi da pagare (IRPEF, IRPAG, IMU ecc.).

Ravvedimento operoso Iva

Il ravvedimento operoso consiste in un’autodenuncia del contribuente che ha commesso un’irregolarità nel pagamento del tributo. La sanzione erogata viene in tal caso ridotta in funzione della tempestività con cui si procede alla regolarizzazione della posizione fiscale.

A seguito del D.Lgs n. 158/2015 è stato recepito il concetto di ravvedimento operoso entro i 90 giorni dall’irregolarità nel versamento di quanto dovuto al fisco. Ciò riduce la sanzione prevista dall’Agenzia delle Entrate da un interesse del 30% al 15%.

Più nello specifico sono stati definiti tre scaglioni di ritardo:

  1. Fino a 14 giorni: riduzione del tasso d’interesse al 15% oltre alla decurtazione di 1/15 per ogni giorno di pagamento anticipato prima della scadenza dei 14 giorni.
  2.  Dai 15 ai 90 giorni: la sanzione erogata sarà pari all’interesse del 15% del tributo non versato o versato in ritardo.
  3. Oltre i 90 giorni: oltre questo lasso di tempo non si può più optare per il ravvedimento operoso. Si pagherà dunque la sanzione ordinaria del 30%.

Data Cash per la fatturazione elettronica

In Telnet Data ci siamo focalizzati sull’aiutarti a gestire la fatturazione in modo semplice.

Con il software in cloud Data Cash (insieme al gestionale Data Web) puoi inviare fatture elettroniche in modo facile e veloce.

Vuoi provare Data Cash senza vincoli? Richiedi subito una demo gratuita di 10 giorni!

data cash smartphone tablet
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Utilizzando questo modulo è possibile richiedere assistenzamaggiori informazioni oppure una demo. Rispettiamo la vostra Privacy, i dati raccolti non saranno mai ceduti a terzi.