Fattura intracomunitaria: quali le regole?

fattura intracomunitaria

La fattura intracomunitaria viene emessa a seguito di una transazione effettuata tra soggetti passivi residenti in due Stati europei.

Più nello specifico, quando ci riferiamo a una cessione da parte di un operatore italiano (diversamente dall’acquisto che sarebbe soggetto all’imposizione di IVA italiana) verso operatori comunitari, tali transazioni sono “non imponibili” IVA. In questo caso infatti è applicato il regime di tassazione dello Stato europeo di destinazione del bene/servizio oggetto dell’operazione.

In questo articolo spiegheremo come redigere la fattura intracomunitaria tenendo conto della normativa in materia di operazioni tra stati membri.

Reverse Charge: di che cosa si tratta?

Le transazioni di beni e servizi a titolo oneroso che intercorrono tra soggetti passivi IVA appartenenti a diversi Stati membri dell’Unione Europea si definiscono appunto operazioni intracomunitarie e si dividono in:

  • Cessioni/acquisti di beni
  • Prestazioni di servizi rese/ricevute

Come precedentemente specificato, per operazioni intracomunitarie si intendono transazioni di vendita che sono territorialmente non imponibili nel paese del cedente, per essere assoggettate a IVA da parte del cessionario, nel paese di destinazione del bene (art. 41, comma 1, del D.L. 331/1993). Tale meccanismo di fatturazione è meglio conosciuto come Reverse Charge (inversione contabile). Per beneficiare del regime di non imponibilità IVA devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

  • Onerosità delle operazioni
  • Trasferimento del diritto di proprietà o di un altro diritto reale sui beni
  • Movimentazione fisica del bene da uno Stato membro a un altro
  • Stato giuridico di operatore economico di entrambi i soggetti coinvolti nell’operazione (tramite iscrizione al VIES – VAT Information Exchange System)

Non rientrano nella definizione di acquisti intracomunitari di beni:

  • Le operazioni a titolo gratuito
  • Le transazioni in cui cedente e cessionario siano privati consumatori
  • Beni che restano nello Stato UE nel quale si acquistano

Sebbene gli adempimenti IVA siano a carico dell’operatore comunitario che acquista il bene, compete sempre al cedente nazionale provare l’onerosità dell’operazione, dimostrare che il cessionario sia realmente un operatore economico in un altro Stato comunitario e l’avvenuta movimentazione del bene nello Stato UE di destinazione.

Se tali requisiti non vengono rispettati, la transazione è suscettibile di dequalificazione da operazione intracomunitaria a operazione interna assoggettata a IVA.

Fattura intracomunitaria: emissione e registrazione

L’art.46. comma 2 del D.L.331/1993 stabilisce che la fattura intracomunitaria per cessioni di beni deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, con l’annotazione “operazione non imponibile” e il relativo riferimento normativo “art. 41 D.L. 331/1993”. Inoltre, è obbligatorio comunicare il numero di identificazione IVA attribuito al cessionario dello Stato membro di appartenenza.

A seguito dell’art. 39 del D.L. 331/1993 e relative modifiche apportate dalla legge di Stabilità 2013, una cessione intra UE si considera effettuata nel momento dell’inizio del trasporto o della spedizione dei beni dall’Italia al cessionario UE.

Gli acquisti intracomunitari continuativi effettuati in un arco temporale superiore a un mese solare si considerano effettuati al termine di ciascun mese. Nel caso in cui sia emessa la fattura anticipatamente, l’operazione si ritiene eseguita alla data di emissione limitatamente all’importo fatturato.

Diversamente da quanto previsto per le transazioni nazionali, il pagamento anticipato, in tutto o in parte, del corrispettivo dovuto non è rilevante per stabilire il momento di attuazione dell’operazione. Il cedente non è dunque tenuto a emettere fattura prima dell’invio del bene a fronte di un acconto sul prezzo di vendita.

Secondo quanto decretato dall’art. 47, comma 4 del D.L. 331/1993 le fatture inerenti alle cessioni intracomunitarie devono essere annotate seguendo l’ordine di numerazione entro il termine di emissione, ma con riferimento al mese di effettuazione. Pertanto, la possibilità di ritardare l’emissione e la registrazione della fattura al giorno 15 del mese successivo è una proroga convenzionale in quanto la fattura deve partecipare alla liquidazione periodica del mese di competenza.

Iva acquisti intracomunitari: fatture di acquisto e fatture di vendita

Tutti i contribuenti che operano all’interno dell’Unione Europea devono effettuare l’iscrizione al VIES (VAT Information Exchange System) ovvero un sistema che permette di verificare la validità del numero di partita IVA al fine di eseguire vendite e acquisti intracomunitari.

In caso di acquisto, una volta ricevuta la fattura dal cedente straniero, bisogna inserire il documento tra gli acquisti e completarlo con le informazioni indispensabili emettendo un autofattura. Quest’ultima dovrà poi essere registrata tra le fatture emesse entro il termine di 15 giorni dal ricevimento nel mese di competenza. Come già specificato, la fattura viene emessa senza IVA secondo il meccanismo del Reverse Charge. Sarà inoltre necessario applicare l’aliquota nazionale relativa al bene acquistato e convertire la valuta in euro qualora sia espressa in valuta extra UE.

In caso di vendita di un bene o servizio si dovrà procedere in modo contrario. La fattura emessa dovrà contenere l’annotazione “non imponibile”, indicando che verrà applicato il sistema del Reverse Charge utilizzando l’IVA del paese estero di destinazione del bene.

Esempio registrazione fattura di acquisto intracomunitario

Di seguito riportiamo un esempio registrazione di fattura di acquisto intracomunitario.

La società OMEGA S.r.l.:

  • Il 01/10/2017 riceve un ordine per la vendita di un’apparecchiatura dalla azienda tedesca PLUS GmbH per un importo complessivo di euro 100000
  • Il 15/10/2016 riceve dall’azienda tedesca un bonifico a titolo di acconto di euro 20000
  • Il 31/10/2016 la società italiana invia il bene in Germania
  • Il 02/11/2016 la società italiana riceve conferma dell’avvenuta ricezione del bene
  • Il 30/11/2016 la ditta OMEGA S.r.l. riceve il bonifico a saldo pari a euro 80000

Per il fisco l’operazione si considera effettuata in data 31/10/2016 ovvero al momento dell’invio del bene verso lo Stato UE di destinazione. La fattura deve essere emessa entro il 15/11/2016, registrata sempre entro il 15/11/2016, ma con riferimento al mese di ottobre in quanto operazione di competenza di tale periodo.

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