Ravvedimento operoso: come sanare la posizione fiscale

ravvedimento operoso

Inadempienze fiscali o imposte versate parzialmente o in maniera errata possono essere regolarizzate dal contribuente attraverso il ravvedimento operoso.

La convenienza di tale operazione consiste in una riduzione della sanzione in misura del tempo trascorso dall’evento di violazione fino al momento del ravvedimento. In questo contributo affronteremo il tema del ravvedimento operoso, specificandone le modalità di calcolo e versamento, nonché le diverse tipologie dello stesso. 

Cos’è il ravvedimento operoso

Il ravvedimento operoso è uno strumento con cui il contribuente può sanare spontaneamente le proprie irregolarità tributarie (pagamenti omessi, incompleti etc.) beneficiando di una riduzione della sanzione altrimenti comminata dall’Agenzia delle Entrate.

In altre parole, l’interessato beneficerà di un risparmio sulla sanzione da pagare in base al tempo intercorso tra omissione e ravvedimento.

Quanto prima si effettua il pagamento, minore sarà l’ammontare della sanzione.     

Come calcolare il ravvedimento operoso

Il calcolo del ravvedimento operoso per sanare la propria posizione fiscale si effettua calcolando e versando sia la sanzione ridotta sia gli interessi di mora maturati per ogni giorno di omesso o ritardato versamento.

Il D.Lgs. 158/2015 ha modificato la normativa relativa agli omessi versamenti, riducendo alla metà la sanzione ordinaria per i versamenti operati con un ritardo non superiore ai 90 giorni dalla scadenza. La sanzione, passa, dunque, dal 30% al 15% per il periodo che viene definito ritardo lieve.

Un regime ancor più favorevole è previsto per chi regolarizza con ritardo lievissimo, ovvero entro 15 giorni dalla scadenza. In questo caso, la sanzione già dimezzata verrà ulteriormente decurtata in misura di 1/15 per ogni giorno di ritardo (corrispondente a una sanzione dell’1% per ciascun giorno di ritardo). 

Tali riduzioni sanzionatorie possono subire un ulteriore abbattimento della quota pari a 1/10, come previsto per il primo scaglione temporale del ravvedimento operoso.

Modalità di versamento

Il contribuente che si avvale del ravvedimento operoso per sanare la propria posizione dovrà versare le imposte dovute, gli interessi e le sanzioni in misura ridotta mediante la compilazione di uno dei modelli di pagamento previsti:

  • Modello F24 per le imposte sui redditi (Irpef, Ires), le relative imposte sostitutive, l’Iva, l’Irap e l’imposta sugli intrattenimenti
  • Modello F24 con elementi identificativi (F24 Elide) per tributi inerenti alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili
  • Modello F23 per l’imposta di registro e gli altri tributi indiretti

Tipi di ravvedimento operoso

A seconda del tempo intercorso tra la violazione e la successiva spontanea regolarizzazione da parte del contribuente, si applicano ulteriori riduzioni:

  • Ravvedimento sprint: se eseguito entro 15 giorni dalla data in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato, la sanzione viene ridotta ad 1/15 del minimo per ciascun giorno di ritardo. Inoltre, poiché il ravvedimento rientra nel primo scaglione temporale, la sanzione viene ulteriormente ridotta a 1/10.
  • Ravvedimento breve: se eseguito entro 30 giorni dalla data in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato, la sanzione è ridotta a 1/10 del minimo.
  • Ravvedimento intermedio o trimestrale: se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione in cui l’errore è stato commesso, la sanzione è ridotta 1/9 del minimo.
  • Ravvedimento lungo o annuale: se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ossia entro un 1 anno dall’omissione o dall’errore, la sanzione è ridotta a 1/8 del minimo.
  • Ravvedimento lunghissimo o biennale: se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero entro 2 anni dall’omissione o dall’errore, la sanzione è ridotta a 1/7 del minimo.
  • Ravvedimento ultra-biennale: se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero oltre 2 anni dall’omissione o dall’errore, la sanzione è ridotta a 1/6 del minimo.
  • Ravvedimento su p.v.c.: se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la contestazione della violazione e prima che l’Amministrazione finanziaria abbia notificato il conseguente avviso di accertamento, la sanzione è ridotta a 1/5 del minimo. Questo tipo di ravvedimento non è attuabile per le violazioni di cui all’art.6, comma 3 (mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto) e art.11, comma 5 (omessa installazione del misuratore fiscale) del D.Lgs.471/1997 (art.13, lett.b-quater D.Lgs. 472/1997).
  • Ravvedimento a seguito di omessa dichiarazione: se la dichiarazione precedentemente omessa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni o nel caso in cui la dichiarazione periodica prescritta in materia di Iva precedentemente omessa viene presentata con ritardo non superiore a 30 giorni, la sanzione prevista per ciascuna delle due violazioni è ridotta a 1/10 del minimo (art.13, lett.c D.lgs.472/1997).

Calcolo interessi ravvedimento operoso

Dal 1° Gennaio 2022 il tasso d’interesse legale applicato è pari all’ 1,25% in ragione d’anno, come definito dal decreto MEF del 13/12/2021 e successiva pubblicazione G.U. n.297 del 15/12/2021.

Ricorrendo all’istituto del ravvedimento, il calcolo degli interessi dovuti deve essere effettuato su base giornaliera, considerando che il tasso da applicare potrebbe variare in ragione di quello vigente nei vari periodi.

Negli ultimi anni, infatti, il tasso è stato modificato come segue:

  • 2021: 0,01%
  • 2020: 0,05%
  • 2019: 0,08%
  • 2018: 0,3%
  • 2017: 0,1%
  • 2016: 0,2%
  • 2015: 0,5%
  • 2014: 1%

I contribuenti che intendano usufruire dell’istituto del ravvedimento operoso nel 2022 per violazioni commesse fino al 31/12/2021, dovranno tenere conto delle modifiche avvenute nei diversi anni. Mentre per le violazioni commesse dal 1° Gennaio 2022 in poi si applicheranno solo gli interessi legali al nuovo tasso del 1,25%.

Conclusioni

In conclusione, ravvedersi conviene sempre.

Il ravvedimento operoso è uno strumento utile a sanare la propria posizione fiscale in modo spontaneo prima che arrivi l’accertamento vero e proprio. Il contribuente può beneficiare di riduzioni della sanzione in ragione del tempo trascorso tra l’omissione/violazione e il momento del ravvedimento. 

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