One Stop Shop: il nuovo regime speciale Iva

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One Stop Shop: scopri tutti i dettagli sul nuovo regime fiscale per gli ecommerce.

A partire dal 1 ° Luglio 2021 entrano in vigore i nuovi regimi contabili OSS / IOSS. Questa novità, prevista inizialmente dalla direttiva UE n.2455 / 2017 per il 1° Gennaio è stata procrastinata a causa della pandemia.

L’adozione del decreto legislativo di recepimento delle disposizioni comunitarie in fatto di vendita a distanza di beni presenta molte novità. In questo articolo parleremo dei nuovi regimi speciali IVA , nella fattispecie di One Stop Shop e Import One Stop Shop. Analizzeremo perciò come questo cambiamento rappresenti una valida misura di semplificazione per gli operatori.

Indice

One Stop Shop e Import One Stop Shop, cosa sono

Il regime OSS / IOSS riceve un sistema europeo di assolvimento iva, unificato e digitale, che include le seguenti transazioni :

  • Vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi (ad eccezione dei beni soggetti ad accesso) effettuate da fornitori o tramite l’uso di interfaccia elettronica.
  • Vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate da fornitori o tramite l’uso di un’interfaccia elettronica.
  • prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi non stabili nell’UE o da soggetti non passivi (consumatori finali).
  • vendite nazionali di beni effettuate tramite l’uso dell’interfaccia elettronica.

Principali novità introdotte dal decreto

Analizziamo una ad una le variazioni introdotte:

  • estensione del regime speciale MOSS (Mini One Stop Shop), rinominato OSS, alla generalità delle prestazioni di servizi B2C e alle vendite a distanza intracomunitarie di beni.
  • Import One Stop Shop (IOSS), regime analogo all’OSS, per le vendite a distanza di beni importati da territori e Paesi terzi.
  • L’eliminazione delle attuali soglie di riferimento per l’applicazione dell’iva sulle vendite a distanza intracomunitarie. L’introduzione di un’unica soglia di € 10.000, al di sopra della quale l’imposta si applica nello Stato di destinazione.
  • Nuovi requisiti per le interfacce elettroniche. Esse agevolano le vendite a distanza di beni, importati da territori o Paesi terzi, di valore intrinseco non superiore ai € 150 (per valori superiori sarà obbligatoria la dichiarazione doganale completa).

Chi può aderire al regime opzionale IOSS, OSS non UE e UE

Il regime opzionale OSS ha semplificato gli adempimenti iva alle imprese.

In sostanza, il soggetto passivo iva che decide di aderire al regime OSS deve registrarsi in un solo Stato, ovvero quello in cui si è identificato ai fini iva. Lo Stato di identificazione del soggetto passivo varia in relazione all’inquadramento utilizzato. Più nello specifico, sarà possibile aderire a 3 diverse tipologie di regime e-commerce:

  • OSS non UE, per il soggetto passivo extra-UE privo di stabile organizzazione nel territorio UE. Anche se tale soggetto passivo è registrato o tenuto a registrarsi ai fini iva in uno degli Stati membri per prestazioni diverse da quelle di servizi B2C, può in ogni caso fare ricorso al regime non UE per le prestazioni B2C.
  • OSS UE, per il soggetto passivo considerato e identificato nello Stato UE in cui è stabilito. La normativa decreta che anche l’operatore non UE può applicare lo schema UE per dichiarare le vendite a distanza di beni intra-UE. In questo caso perciò lo Stato di identificazione è quello da cui i beni sono stati spediti / trasportati verso il consumatore finale.
  • IOSS, i soggetti passivi extra-UE, se stabiliti in un paese con il quale la Ue ha un accordo di reciproca assistenza per il recupero dell’iva ed effettua vendite a distanza di beni importati da quello stesso paese, possono ricorrere al regime IOSS identificandosi in qualsiasi Stato UE. In caso contrario, invece l’operatore necessita di un intermediario stabilito nella UE per utilizzare lo schema di importazione.

Registrazione regime OSS, come effettuarla

Per aderire al nuovo regime opzionale OSS è necessario procedere alla registrazione attraverso l’apposita funzionalità del portale dell’Agenzia delle Entrate. Dopo essere entrato nell‘area riservata è necessario accedere alla sezione Regimi iva mini One Stop Shop, One Stop negozio E Import One Stop Shop .

I soggetti che tutti i dati del 30 Giugno 2020 sono invece iscritti al Moss vengono registrati automaticamente al nuovo sistema OSS a partire dal 1 ° Luglio 2021.

One Stop Shop: i vantaggi

Il vantaggio principale di questo nuovo regime opzionale è la semplificazione. Esso infatti consente di evitare di assolvere gli adempimenti iva in ciascun stato membro di consumo.

Aderendo al regime OSS 2021 per l’emissione della fattura nei confronti del privato si applica l’iva del Paese in cui il consumatore finale è domiciliato.

Il versamento dell’iva è cumulativo e si potrà così presentare un’unica dichiarazione dell’imposta riepilogativa nel paese in cui il soggetto passivo è identificato. Quest’ultimo trasmetterà ai vari Stati di residenza dei consumatori privati ​​le informazioni per una corretta determinazione dell’iva, a seguito della dichiarazione.

Infine, se si effettuano transazioni fino a € 10000 di imponibile, è possibile vendere all’estero senza applicazione dell’iva relativa al paese della residenza dei clienti.

Se, di contro, le transazioni superano i € 10000, si può decidere se identificarti in più Paesi UE oppure aderire al regime OSS pagando l’iva in maniera semplificata.

Conclusioni

In conclusione, aderire al nuovo regime non è un obbligo. Rappresenta invece un’opportunità per chiunque eroghi servizi e commercio elettronico indiretto verso privati ​​di Paesi UE diversi dall’Italia.

La semplificazione apportata dal regime opzionale permette alle realtà imprenditoriali poco strutturate di poter fare a meno del supporto di un Dottore Commercialista in ogni paese in cui si svolgono operazioni economiche.

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