Fattura elettronica differita, come funziona?
La fattura elettronica differita è un documento, che, proprio in virtù del suo “differimento”, genera incertezze riguardo alla compilazione e alla data da apporre nel campo dedicato.
Questo tipo di fattura viene dunque emessa successivamente all’operazione vera e propria e può anche riferirsi a più operazioni effettuate nello stesso mese. In questo contributo chiariremo i dubbi relativi alla compilazione ed emissione di questa particolare tipologia di fattura elettronica.
Che cos’è la fattura elettronica differita
La fattura elettronica differita è una fattura elettronica che viene emessa in data successiva alla cessione di beni o prestazione di servizi, comunque entro il 15° giorno del mese seguente l’effettuazione dell’operazione (art.21, comma 4, lett. A D.P.R. 633/1972).
Di norma trattasi di una fattura riepilogativa ovvero contenente più transazioni effettuate nel mese. Nel documento dovranno essere riportati gli estremi dei DDT o documenti affini a testimonianza delle singole operazioni indicate nella fattura stessa.
Fattura immediata e differita elettronica: le differenze
Secondo quanto sancito dall’art.1, comma 3 del Decreto Legislativo n.127/2015, la fattura elettronica si considera emessa al momento della trasmissione al Sistema di Interscambio (SdI).
Relativamente ai termini di emissione, però, sussistono delle diversità legate alla tipologia di fattura:
- Le fatture immediate devono essere inviate al SdI entro 12 giorni dalla cessione del bene/prestazione, come decretato dalla Legge 58/2019. Solitamente la fattura immediata viene emessa contestualmente all’effettuazione dell’operazione o tuttalpiù entro le 24 ore dal giorno dell’operazione al fine di riassumere più transazioni avvenute nell’arco della stessa giornata.
- Le fatture differite devono essere emesse e annotate nel registro delle fatture entro il giorno 15 del mese seguente l’effettuazione dell’operazione. In caso di triangolazioni (cessioni effettuate dal cessionario nei confronti di soggetti terzi tramite il proprio cedente), la fattura elettronica differita deve essere emessa entro la fine del mese successivo.
Ddt e fattura elettronica differita
Come specificato, la fattura elettronica differita può essere un documento riepilogativo di più operazioni contabili, pertanto è essenziale indicare al suo interno tutta la documentazione relativa all’erogazione del servizio/bene.
Più nello specifico:
- In caso di cessioni di beni materiali, è necessario indicare i DDT compilati per la vendita o il trasporto dei beni.
- In caso di prestazione di servizi, si indicherà il documento attestante l’effettivo accordo tra le parti per la prestazione (contratto, ricevuta fiscale, nota di consegna, lettera d’incarico o la relazione professionale).
In aggiunta al DDT, anche la fattura proforma può rappresentare una valida documentazione a testimonianza della prestazione.
Il documento deve contenere:
- la descrizione dell’operazione;
- la data dell’effettuazione;
- i dati identificativi delle parti coinvolte.
Emissione fattura differita, come avviene?
Già dal 1° Gennaio 2021 è diventato obbligatorio il nuovo tracciato XML della fattura elettronica (versione 1.6) e sono state rese note le nuove tipologie di documento (codice TD). In merito alla fattura differita i nuovi tipi di documento da indicare nella fattura sono:
- TD24 fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, lettera a)
- TD25 fattura differita di cui art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b) del D.P.R 633/72
Il codice TD24 contraddistingue le fatture elettroniche emesse dal cedente/prestatore riguardanti:
- Cessioni di beni documentate da un DDT o altra attestazione analoga (con specifiche stabilite dal D.P.R. n.472/969) che segue la merce
- Prestazione di servizi identificabili con idonea documentazione redatta nello stesso mese solare verso il medesimo soggetto.
Il codice TD25 caratterizza le fatture elettroniche relative a cessioni di beni effettuate dal cessionario verso un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente.
Data fattura differita, quale va indicata?
A seguito della circolare n.14/E/2019 l’AdE ha dichiarato che relativamente alla fattura elettronica rimangono valide le indicazioni contenute nel Decreto IVA. In caso di più operazioni effettuate nel corso del mese, nelle fatture differite potrà essere indicata una sola data corrispondente a una delle avvenute transazioni. A tal proposito, il campo data documento potrà essere compilato alternativamente con:
- La data di predisposizione della fattura e del contestuale invio al SdI ovvero la data di emissione.
- La data di una delle transazioni eseguite nel corso del mese (meglio se la data dell’ultima operazione avvenuta nel mese al quale il documento si riferisce), anche se il documento viene trasmesso al SdI entro il giorno 15 del mese successivo.
- L’ultimo giorno del mese in quanto data rappresentativa del periodo di esigibilità dell’IVA.
Come si registra una fattura elettronica differita?
In merito alla registrazione della fattura elettronica differita si sottolinea quanto segue:
- Fattura differita di beni: il relativo importo deve essere imputato nella liquidazione IVA pertinente al mese di consegna o spedizione dei beni, corrispondente a quello di emissione del documento di trasporto. Come precedentemente sottolineato, la fattura attiva deve essere registrata entro il giorno 15 del mese seguente le operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.
- Fattura differita servizi: il relativo importo deve essere imputato nella liquidazione IVA pertinente al mese di effettuazione dell’operazione. La fattura attiva deve essere registrata entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle transazioni e con riferimento allo stesso mese in cui le stesse sono state effettuate.
La fattura elettronica differita è contraddistinta dalla concomitanza tra esigibilità IVA e momento impositivo (fermo restando il fatto che la fattura differita va trasmessa allo SdI entro il 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione).
Esempio di fattura elettronica differita
Per essere più chiari esaminiamo il seguente esempio di fattura elettronica differita.
Supponiamo di dover emettere fattura elettronica differita relativa a operazioni effettuate nel mese di agosto 2021. I DDT registrati in fattura riportano le seguenti date:
- 02/08/2021 primo DDT
- 13/08/2021 secondo DDT
- 21/08/2021 terzo DDT
La fattura elettronica differita potrà valorizzare una delle seguenti date nel campo data documento:
- 21/08/2021 ovvero la data dell’ultimo DDT riportato in fattura
- 31/08/2021 ovvero la data di fine mese cui si riferiscono tutte le operazioni
- Una data compresa tra il 21/08/2021(ultimo DDT) e il 15/09/2021 (termine massimo di emissione), in cui viene trasmessa la fattura elettronica al Sistema di Interscambio
Conclusioni
La possibilità di avvalersi della fatturazione elettronica differita permette di semplificare notevolmente le operazioni contabili, raggruppando più transazioni in un’unica fattura.
Per una opportuna gestione contabile è bene essere sempre aggiornati sulle norme e novità inerenti ai processi di fatturazione elettronica pubblicate dall’AdE. In questi casi l’uso di un software gestionale facilita notevolmente le procedure amministrative, permettendo di essere sempre in regola con le norme fiscali.
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