Commercio Elettronico: adempimenti necessari

commercio elettronico gli adempimenti

Per commercio elettronico intendiamo il tipo supporto a un’attività commerciale svolto grazie a internet: commercializzazione di beni e servizi su vasta scala, distribuzione online di prodotti/servizi in formato digitale, effettuazione di operazioni finanziarie ecc…

L’universo e-commerce è regolamentato da una disciplina tributaria legata a determinati criteri di territorialità e al tipo di prodotto o servizio venduto.

Il commercio elettronico viene suddiviso in due macro-categorie in base alle modalità di consegna del bene:

  • Commercio elettronico diretto: commercializzazione di beni e servizi digitali consegnabili attraverso la rete.
  • Commercio elettronico indiretto: vendita di beni materiali che vengono fisicamente consegnati (abiti, libri, cosmetici ecc…)

L’obiettivo di questo articolo è quello di evidenziare le differenze tra le due categorie e le relative discipline fiscali.

Indice

Commercio elettronico gli adempimenti

Se hai deciso di avviare un e-commerce, il primo step è aprire una Partita IVA e successivamente determinare il regime contabile.

Un’attività di commercio elettronico produce un reddito d’impresa, determinato dalla differenza tra i ricavi e i costi deducibili. Il reddito d’impresa è rilevante ai fini del pagamento delle imposte.

L’applicazione dell’IVA nel commercio elettronico cambia:

  • a seconda della tipologia di clientela (B2B e B2C);
  • a seconda della territorialità: operazioni sul mercato nazionale, intra-comunitario o extra UE recepiscono gestioni fiscali distinte.

Le due tipologie di commercio elettronico seguono differenti regole di fatturazione e adempimenti fiscali secondo la normativa vigente.

E-commerce la normativa

Dal 1° luglio 2021 sono entrate in vigore le nuove regole IVA in materia di commercio elettronico (direttiva UE 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017). Nello specifico, la Commissione Europea ha apportato delle modifiche alla disciplina che regola il commercio elettronico diretto relativamente ai rapporti B2C:

  • Non si applica più la disciplina di vendita a distanza. Al suo posto il criterio generale secondo il quale le operazioni di e-commerce indirette saranno territorialmente rilevanti nel paese UE di destinazione (ovvero il paese di residenza dell’acquirente).
  • Abolizione di tutte le soglie di protezione e ricezione di un’unica soglia pari a € 10000 uguale per tutti gli stati membri. Sotto questa soglia le transazioni risultano rilevanti ai fini IVA nel paese del cedente.
  • Se la suddetta soglia sarà superata nel corso dell’anno, si applicherà, da quel momento, il principio generale (di cui al primo punto).
  • I cedenti potranno avvalersi della procedura semplificata MOSS (rinominata OSS), oggi in uso per il commercio elettronico diretto, che evita al cedente di identificarsi nel paese dell’acquirente. Il fornitore del bene potrà effettuare i versamenti dell’imposta IVA nel proprio paese mediante la trasmissione di dichiarazioni trimestrali.

Commercio elettronico diretto

Il commercio elettronico diretto riguarda la cessione di beni immateriali o di prestazioni di servizi in modalità esclusivamente virtuale (software, testi, immagini ecc..).

Nel commercio elettronico diretto tutte le transazioni avvengono online, incluse le interazioni tra fornitore di bene/servizio e cliente. Il processo automatizzato dell’e-commerce diretto è possibile grazie all’implementazione delle moderne tecnologie che eliminano completamente l’intervento materiale.

Dal 1° gennaio 2019, a seguito dell’entrata in vigore della fatturazione elettronica, anche gli e-commerce di beni virtuali e servizi online sono tenuti a emettere e inviare al Sistema di Interscambio la fattura in formato elettronico.

Commercio elettronico indiretto

La vendita di beni materiali tramite e-commerce indiretto non prevede l’obbligo della fattura elettronica. Qualora l’acquirente faccia richiesta della fattura, il venditore è tenuto a emetterla tramite il proprio software gestionale. Per quanto riguarda gli aspetti fiscali, gli e-commerce indiretti sono territorialmente rilevanti nel paese del committente, soggetto privato o operatore economico che sia.

Il DPR n.633/72 norma le operazioni di commercio elettronico indiretto tra soggetti residenti in Italia. L’Agenzia delle Entrate ha stabilito che per queste transazioni siano previsti i seguenti obblighi:

  • Emissione fattura elettronica, se non richiesta direttamente dall’acquirente
  • Certificazione dei corrispettivi mediante rilascio di scontrino o ricevuta fiscale (esonero previsto secondo l’art. 2 del DPR n. 696/1996)

Seppur esonerati dall’emissione dello scontrino fiscale, è obbligatorio annotare i corrispettivi giornalieri delle vendite nel registro dedicato entro il giorno feriale successivo a quello di effettuazione della transazione e con riferimento al giorno dell’operazione.

Dropshipping: un caso speciale

Con il termine dropshipping si intende un sistema di vendita online piuttosto nuovo, ovvero senza magazzino fisico. Il venditore si limita alla spedizione del prodotto, offrendo il supporto e le garanzie previste. Il venditore è dunque una sorta di procacciatore di affari che trova clienti al fornitore e aggiunge la sua percentuale di guadagno al prezzo finale del prodotto. Il fornitore si occupa esclusivamente della gestione del magazzino.

In questo caso la fatturazione segue la normativa prevista per l’e-commerce.

Il dropshipper emette fattura per il bene venduto dall’azienda e-commerce. La fattura ricevuta dall’acquirente è registrata all’interno del gestionale dell’e-commerce e contestualmente viene emessa fattura di acquisto per il fornitore stesso. Se i soggetti coinvolti nella compravendita si trovano in Italia, gli adempimenti IVA seguiranno la normativa nazionale. Qualora l’acquirente risieda all’estero e il venditore in Italia, la fattura elettronica emessa riporterà il regime IVA del paese del cliente. Ai fini della dichiarazione IVA trimestrale, il venditore presenterà all’AdE i corrispettivi distinti in base al paese UE di riferimento. L’imposta verrà versata all’Agenzia delle Entrate italiana, che poi provvederà a versarla ai Paesi di riferimento.

Conclusioni

In questo contributo abbiamo spiegato cos’è un commercio elettronico, le tipologie e la normativa di riferimento, gli adempimenti fiscali e la fatturazione elettronica. Aprire un e-commerce è oggi estremamente semplice e conveniente, anche se si opera come dropshipper. È fondamentale allineare le informazioni in materia e-commerce al modello di business che si intende intraprendere ed essere sempre aggiornati sulle normative nazionali e comunitarie.

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