Reverse Charge: di che cosa si tratta e quali le regole?

reverse charge

Il reverse charge, o inversione contabile, è una pratica che prevede che sia il committente a dover saldare la somma dell’IVA seguendo un iter che si discosta dalle normali procedure. 

Scendiamo ora nei dettagli, analizzando nello specifico che cos’è il reverse, come funziona e quando può essere applicato. 

Indice

Reverse charge, come funziona?

Disciplinato dal D.p.r n. 633 /1972, in particolare dall’art.17 commi 5,6 e 7, il reverse charge è un’eccezione ai classici principi di esigibilità e detrazione dell’IVA. 

Le disposizioni in materia IVA prevedono, di norma, che sia il soggetto prestatore ad integrare la somma dell’aliquota in fattura.

Così facendo, il committente versa, in un’unica volta, sia la somma di denaro pattuita in precedenza che la corrispondente somma IVA. 

Ecco perché si parla di “inversione”: solitamente, la somma dell’IVA viene versata nelle casse dello Stato direttamente al fornitore del servizio (chi emette la fattura, per intenderci).

Con il reverse charge, invece, chi paga l’iva?

Il meccanismo dell’inversione contabile prevede che sia sempre il committente a pagare l’IVA, senza però versarla al cedente (prestatore bene e/o servizio) che non dovrà addebitare la somma IVA in fattura.

Il committente, infatti, dovrà emettere un’autofattura da registrare in doppia annotazione, sia a credito che a debito: sia nel registro delle fatture emesse che nel registro degli acquisti.

Così facendo, l’IVA non viene versata all’Amministrazione finanziaria risultando, di conseguenza, neutra dal punto di vista finanziario. 

A che cosa serve il reverse charge?

Il regime di reverse charge è stato implementato con l’obiettivo primario di arginare il problema delle evasioni fiscali. 

Abbiamo già detto che, di norma, il prestatore di beni e/o servizi incassa la somma dell’aliquota IVA presente in fattura. 

Molto spesso, chi riceve il pagamento, non versa allo Stato la somma delle tasse dovute, limitandosi a incassare il denaro ricevuto. 

Ecco che, in questo senso, il reverse charge serve proprio a diminuire il rischio di frodi. 

Il pagamento dell’IVA avviene in toto, e in modo completamente sicuro, da parte del committente dell’operazione fiscale.  

Come si registra una fattura con il reverse charge?

Facciamo un esempio di fattura in reverse charge. 

Il cedente emette una fattura di 1.000€ al committente, senza addebitare il costo dell’IVA. 

Il committente, nonché acquirente, riceverà la fattura con l’importo netto di 1.000€. Dovrà poi registrarla integrando la somma dell’IVA. 

In questo modo, il committente dovrà svolgere due operazioni:

  1. registrare la fattura emessa dal cedente 
  2. emettere l’autofattura per la somma dell’IVA. 

Ci teniamo precisare che il versamento dell’IVA non è dovuto se:

  • la doppia registrazione (registro vendite e registro acquisti) è corretta e contestuale;
  • il committente gode del diritto di detrazione.

Infatti, nel caso di inversione contabile iva, la somma dell’IVA a debito è completamente neutralizzata da quella a credito. 

Quando si applica il reverse charge?

Il regime di inversione contabile si applica nel momento in cui:

  • entrambi i soggetti coinvolti nell’operazione devono essere soggetti IVA;
  • almeno uno dei due soggetti deve essere residente in Italia.

Per essere più precisi, l’applicazione del reverse charge avviene in due casi ben precisi. Si parla di reverse charge esterno e di reverse charge interno.

Il reverse charge esterno

Con riferimento all’ex art. 17, co. 2 del DPR n. 633/72, il regime del reverse charge esterno si applica nel momento in cui le operazioni sono effettuate da soggetti IVA non residenti in Italia verso soggetti passivi di imposta italiani. 

All’interno di questo regime rientrano anche tutti gli acquisti intracomunitari di beni.

Secondo quanto riportato dall’art. 44 del D.L. n. 331/93 il committente, seguendo il meccanismo messo in atto dal reverse charge, figura come debitore d’imposta. 

Dal punto di vista pratico, il reverse charge esterno si applica attraverso due azioni ben precise e definite:

  • integrazione della fattura: il committente dovrà indicare, sulla fattura ricevuta, la somma relativa all’imponibile e alla cifra dell’IVA che dovrà poi versare. Questo passaggio avviene nel caso di operazioni intracomunitarie di beni;
  • autofattura: da emettere nel caso di operazioni fiscali ricevute da prestatori residenti in Paesi extra UE. L’autofattura, emessa dal committente, dovrà essere integrata alla fattura originaria ricevuta dal prestatore aggiungendo la relativa somma IVA. 

Come previsto dal reverse charge l’autofattura deve essere registrata, da parte del committente, sia nel registro delle fatture emesse che nel registro dei corrispettivi.

L’inserimento deve avvenire entro 15 giorni dal ricevimento della fattura. 

Il reverse charge interno

Il regime del reverse charge interno si applica nel momento di operazioni fiscali che avvengono tra soggetti passivi IVA residenti in Italia.

Di seguito l’elenco completo di tutte le operazioni in cui si può imporre il reverse charge:

  • cessioni di oro da investimento, di materiale in oro e di semilavorati con purezza pari o superiore a 325 millesimi;
  • prestazioni di servizi rese da subappaltatori nell’edilizia;
  • cessioni di fabbricati per le quali il cedente ha optato per l’applicazione IVA;
  • prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione impianti e di completamento relative ad edifici;
  • cessioni di telefoni cellulari, di console da gioco, tablet, pc e laptop;
  • cessioni di dispositivi a circuito integrato effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;
  • cessioni di certificati energetici;
  • cessioni di gas ed energia elettrica a soggetti passivi-rivenditori;
  • cessioni di rottami e cascami, di semilavorati di alcuni metalli tra cui le ceneri di alluminio;
  • cessioni di pallet recuperati ai cicli di utilizzo successivo al primo. 

Quando non si applica il reverse charge?

Il reverse charge non si applica nel caso in cui le transazioni finanziarie avvengano tra soggetti privi di partita IVA. 

Conclusioni

La fiscalità può essere complicata da comprendere e gestire: hai bisogno di un software di fatturazione per il tuo business?

Contattaci, troveremo la soluzione più adatta alla tua attività. 

Prova Data Sell gratis 10 giorni

Gestionale ecommerce Data Sell

Data Sell è un gestionale in cloud nato per la perfetta gestione di più canali di vendita da un unico luogo.

Se avete deciso, ad esempio, di vendere i vostri prodotti sul marketplace eBay e sul vostro sito WordPress con WooCommerce, facciamo proprio per voi.

Dal nostro gestionale potete ricevere gli ordini di vendita, pubblicare inserzioni e gestire le spedizioni.

Con la nostra app potete semplificare la gestione del vostro ecommerce: tenere sotto controllo il magazzino e semplificare di molto i movimenti e l’aggiornamento delle quantità disponibili.

Volete provare? Bene, il nostro gestionale è in prova gratuita per 10 giorni!

Compila il form qui sotto per saperne di più e ricevere informazioni da un nostro incaricato.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Utilizzando questo modulo è possibile richiedere assistenzamaggiori informazioni oppure una demo. Rispettiamo la vostra Privacy, i dati raccolti non saranno mai ceduti a terzi.