Scontrini elettronici 2021: guida pratica all’uso

Guida agli scontrini elettronici 2021

Scontrini elettronici 2021: come funzionano, cosa sono e quali sono i soggetti obbligati? Scopri tutte le istruzioni sull’obbligo di trasmissione dei corrispettivi.

In questo articolo offriamo una guida che spiega i concetti più importanti sul mondo degli scontrini elettronici; un quadro completo e aggiornato con ogni informazione necessaria per chi ha dubbi e perplessità.

Indice

Proroga adeguamento dei registratori telematici

Scontrino elettronico e adeguamento dei registratori telematici: nuova proroga al 1° gennaio 2022 

Perché dell’ennesima proroga?

L’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento n° 228725 del 7 settembre 2021 ha stabilito che la scadenza per l’adozione dello scontrino elettronico per i RT, inizialmente prevista per il 1° ottobre 2021, sarà  il 1°gennaio 2022, data in cui tutti gli esercenti dovranno adeguarsi il registratori telematici al nuovo tracciato, la versione 7.0, per l’invio dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Le motivazioni della proroga sono collegate al prolungarsi del Covid-19 e alle difficoltà tecniche riscontrate da settori più danneggiati da restrizioni e chiusure come commercianti, professionisti, artigiani, negozianti e forfettari

La data della prossima scadenza e partenza

Ancora 2 mesi sono riconosciuti per chi sta usando la versione XML 6.0 del tracciato.

Il nuovo promemoria del tempo a disposizione per adeguarsi e il giorno della avvio sono:

  • 31/12/2021, la data entro cui i produttori di registratori di cassa devono assicurare la conformità e l’aggiornamento alle specifiche tecniche del tracciato XML 7.0.
  • 01/01/2022. la data in cui sarà accettato solo la versione 7.0, l’esclusivo tracciato telematico per trasmettere i dati dei corrispettivi giornalieri.

Come funzionano gli scontrini elettronici

Lo scontrino cartaceo e la ricevuta fiscale passano il testimone alle nuove modalità di fatturazione digitale: gli scontrini elettronici, ovvero i cosiddetti corrispettivi telematici.

Sono due le date fondamentali da tenere a mente riguardo all’introduzione dell’obbligo di utilizzo dello scontrino elettronico, a seconda delle caratteristiche della propria attività:

    1. Dal 01/07/2019 un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate ha sciolto l’obbligo di emissione dello scontrino cartaceo e ricevuta fiscale. Si è quindi inaugurata la vigenza dell’obbligo di adottare il registratore telematico per i contribuenti che avevano un volume d’affari superiore a 400.000€. Il volume d’affari a cui fare riferimento era quello relativo all’anno 2018. Le attività commerciali avviate nel corso del 2019 erano in automatico escluse dall’obbligo.

    2. Dal 01/01/2020 la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi si è estesa a tutti i restanti contribuenti in ambito commerciale: titolari di partita IVA, soggetti aventi partita IVA in regime dei minimi e forfettari.

Lo scontrino elettronico è quindi il documento commerciale in cui sono indicati:

  • Data e ora di emissione;
  • Numero progressivo;
  • Ditta, denominazione o Ragione Sociale, nome e cognome, partita IVA dell’emittente;
  • Ubicazione dell’esercizio;
  • Eventuali rimborsi per restituzioni di vendite o imballaggi cauzionati;
  • Logotipo fiscale e numero di matricola dell’apparecchio;
  • Descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi o dei prodotti medicinali con il luogo indicante il numero di autorizzazione alla loro immissione in commercio (AIC);
  • Ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato;
  • Termini di emissione dello scontrino elettronico.

Gli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi propongono una doppia possibilità per il commerciante: l’utilizzo di un Registratore Telematico (RT) o una procedura web messa a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate, accessibile dall’area “Fatture e Corrispettivi” del suo sito web.

Il registratore telematico è in grado di memorizzare e provvedere “in automatico” alla creazione del file con i dati dei corrispettivi giornalieri ed al relativo invio (a seguito delle operazioni di chiusura giornaliera) quando risulta “in funzione”.

L’invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei dati degli scontrini deve avvenire entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione ai fini Iva. Permangono gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi, nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche dell’IVA.

Nel primo semestre di vigenza dell’obbligo, la trasmissione telematica poteva avvenire entro la fine del mese successivo all’effettuazione dell’operazione, tenendo conto del volume d’affari; il primo semestre decorre dal 01/01/2020 per gli altri soggetti, termine in seguito ampliato a seguito dell’emergenza sanitaria.

Quindi ricapitolando, lo scontrino elettronico deve essere emesso:

  1. al momento della conclusione della prestazione; c’è anche l’obbligo di indicare sullo scontrino che il corrispettivo non è stato pagato, in tutto o in parte;
  2.  per le cessioni di beni, al momento della sua consegna, se questa è anticipata rispetto al pagamento.

L’obbligo dei corrispettivi telematici è un ulteriore tassello nel piano del Fisco digitale, che ha come primo obiettivo quello di contrastare l’evasione fiscale in ambito IVA.

Scontrini elettronici: per chi sono obbligatori?

L’obbligo di certificazione elettronica dei corrispettivi riguarda i soggetti che svolgono attività di:

  1. commercio al minuto – Soggetti che effettuano cessioni di beni in luoghi aperti al pubblico, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio, o in forma ambulante o soggetti assimilati al commercio al minuto;
  2. prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti o bevande effettuate in pubblici esercizi;
  3. trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito;
  4. servizi resi nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti;
  5. custodia di titoli e altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie.

I soggetti che effettuano le operazioni memorizzano e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

La memorizzazione e la connessa trasmissione via internet di quest’ultimi sostituiscono gli obblighi di annotazione nel registro contabile, nel quale dovevano essere riportati l’ammontare globale degli scontrini, delle ricevute fiscali e delle operazioni senza IVA.

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Scontrino elettronico: come funziona per il cliente

Per il consumatore alla fine cambia poco: il cliente riceve non più uno scontrino, ma un documento commerciale privo di valore fiscale cartaceo oppure via mail, non valido a fini fiscali. Questo documento può essere conservato come garanzia del bene o del servizio pagato, come ad esempio in caso del cambio merce, resi ed eventuali detrazioni. In quest’ultimo il cliente dovrà chiedere e mostrare all’esercente il codice fiscale o partita IVA.

Il cliente non potrà più essere sanzionato all’uscita del negozio per l’assenza dello scontrino. La Guardia di Finanza potrà chiedergli però quanto ha speso e poi verificare che il negoziante ha in effetti registrato telematicamente la somma.

Inoltre, grazie alla natura elettronica della memorizzazione dei dati, i controlli anti evasione saranno fatti in modo globale e sistematico con il tracciato telematico.

Scontrini elettronici: chi è esonerato?

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato due decreti sul tema dell’esonero: il primo del 14/05/2019 e il secondo del 24/12/2019. Il MEF ha definito i casi di esonero dall’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri. Dal 01/01/2020 non rientrano negli obblighi di certificazione dei corrispettivi le seguenti casistiche:

  1. vendite a distanza (e-commerce indiretto);
  2. cessioni di:
    • tabacchi e altri beni commercializzati in via esclusiva dall’Amministrazione dei monopoli di Stato,
    • beni iscritti nei pubblici registri,
    • carburanti e lubrificanti per autotrazione nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte e professione,
    • benzina e gasolio i cui compensi o ricavi non superino l’1% del volume d’affari dell’anno precedente,
    • prodotti agricoli forniti dai produttori agricoli di cui al regime speciale,
    • giornali quotidiani, periodici, supporti integrativi, libri,
    • cartoline e souvenirs da parte di venditori ambulanti, privi di strutture motorizzate;
  3. somministrazioni di alimenti e bevande rese:
    • in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie, nonché in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza, 
    • in forma itinerante negli stadi, stazioni ferroviarie e simili, nei cinema, teatri e altri luoghi pubblici e in occasione di manifestazioni in genere;
    • prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, rese dalle autoscuole;
    • cessioni da parte di venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolciumi, caldarroste, olive, sementi e affini non muniti di attrezzature motorizzate, e comunque da parte di soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali;
    • servizi di custodia e amministrazione titoli da parte di istituti di credito;
    • prestazioni di parcheggio veicoli in aree coperte e scoperte;
    • servizi di stampa, recapito e duplicati patente.

Scontrino elettronico proroga: quali sono i termini?

Con la legge di conversione del Decreto Crescita del 01/07/2019, è stato previsto un periodo di moratoria di 6 mesi. Non si trattava di una proroga, ma di un semestre durante il quale l’invio dei dati dei corrispettivi poteva essere effettuato a cadenza mensile.

La prima proroga è stata quella del 01/07/2020: prevedeva che i commercianti avrebbero dovuto dotarsi del registratore telematico entro questa data. Si era poi parlato della scadenza definitiva del 01/01/2021, ulteriormente rimandata al 01/04/2021 e poi al 01/10/2021, data che sembra essere quella definitiva.

È chiaro che se i commercianti non saranno dotati di registratore telematico, fra le altre cose, non sarà neanche possibile partecipare alla lotteria degli scontrini.

Scontrino elettronico: le sanzioni

Queste sono le multe previste per ogni casistica:

  1. Sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato e non inferiore a 500€ in caso di:
    • mancata emissione dello scontrino o ricevuta fiscale, 
    • emissione di scontrini o ricevute con prezzo inferiore a quello effettivo,
    • omessa annotazione nell’apposito registro dei corrispettivi incassati in caso di mancato o irregolare funzionamento del misuratore fiscale.
  2. Sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 250€ ad un massimo di  2.000€ in caso di omessa richiesta tempestiva di intervento per la manutenzione del misuratore fiscale.
  3. Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000€ a 4.000€ in caso di omessa installazione del misuratore fiscale. 

Solitamente è la Guardia di Finanza che in caso di controlli emette un verbale con annotate le irregolarità riscontrate nella verifica dei registratori di cassa. Tale verbale (Pvc), sarà poi inviato all’Agenzia delle Entrate che si occuperà di emettere la sanzione in base alle motivazioni indicate nel verbale.

Il commerciante ha tuttavia la facoltà di presentare una memoria difensiva da presentare all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate spiegando l’accaduto. Se l’Ufficio delle Entrate non recepisce le motivazioni ed emette comunque l’atto di contestazione, non rimane che il ricorso davanti alla Commissione Tributaria.

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Scontrini elettronici: ferie e giorno di chiusura

C’è stata forte confusione sulle ferie: sono da denunciare all’Erario? Oppure è possibile chiudere tranquillamente la propria attività senza dover produrre un documento? La confusione era così diffusa che l’Agenzia stessa ha dovuto fare chiarezza sull’argomento dal proprio sito ufficiale.

Riassumiamo in breve: considerando che ogni giorno i registratori di cassa inviano all’AdE la chiusura giornaliera, nei giorni in cui si è in ferie o in malattia o chiusi per un qualunque motivo, la cassa non invierà nulla. Non appena si riattiverà il registratore, quest’ultimo comunicherà con il Fisco l’inattività.

Quindi non si deve comunicare nulla all’Agenzia, la quale capirà da sola che c’è stato un periodo di chiusura. Sicuramente queste informazioni potranno essere utilizzate per dei controlli fiscali, anche se non c’è nulla di specifico in merito.

Quindi no, non bisogna andare all’Agenzia dell’Entrate ad avvertire che si chiuderà per ferie o malattia, la cassa avvertirà per voi. L’importante, come sempre, è che ci sia una connessione funzionante nel momento in cui l’attività commerciale riapre. Questo chiaramente vale anche per il classico giorno di chiusura: semplicemente il registratore invierà all’Erario la giornata ad importo zero.

Scontrino elettronico senza registratore di cassa

Nel caso in cui si sia proprietari di un’attività che produce poche ricevute e che quindi non si abbia bisogno di un registratore telematico, è possibile adottare semplicemente la procedura web dell’Agenzia delle Entrate, comunicando con essa manualmente dal suo sito  

Esiste infatti una sezione specifica che consente di registrare l’operazione singola al momento dell’acquisto o prestazione. La procedura è gratuita e bisogna avere le credenziali di accesso che possono essere lo SPID, la CNS oppure con Entratel o Fisconline. Attraverso la pagina “Fatture e corrispettivi” è possibile compilare lo scontrino elettronico utilizzando tutti i dati come il prodotto, la quantità, il prezzo, l’aliquota IVA e così via.

Si possono anche inserire sconti e si può oscurare il prezzo nel caso sia stato acquistato un regalo. È anche possibile creare una rubrica con le operazioni ricorrenti per velocizzare ulteriormente il procedimento che risulta, in fin dei conti, abbastanza macchinoso ed è per questo sconsigliato a chi ha necessità di emettere numerosi scontrini durante la giornata lavorativa.

Chiaramente è necessario un collegamento ad Internet per questo procedimento, il che permette l’emissione dello scontrino anche da smartphone e tablet. Al momento dell’invio viene comunicato dall’AdE il progressivo identificativo dell’operazione e il documento in PDF, quindi non più modificabile, che potrà essere inviato al cliente via email o WhatsApp.

Scontrini elettronici: agevolazioni acquisto registratore di cassa telematico

I commercianti che dovranno dotarsi di un registratore di cassa telematico potranno usufruire di un bonus del 50% per l’acquisto di un nuovo registratore, sotto forma di credito di imposta. 

L’agevolazione dovrà essere usata al momento della liquidazione IVA il mese successivo alla registrazione della fattura d’acquisto. Il bonus ha un valore massimo di 250€ e può essere usato con modello F24 per gli acquisti fatti nel 2019 e 2020.

In alternativa, si potrà richiedere l’adattamento del proprio registratore di cassa, e in questo caso il bonus avrà un importo massimo di 50€, sempre con un credito di imposta. Per poter usufruire dell’agevolazione occorrerà pagare solo con mezzi tracciabili, quindi preferendo il bancomat al contante.

Scontrini elettronici e gift card

È possibile emettere gift card con il registratore telematico, regalando quindi ai propri clienti dei buoni acquisto di uno specifico negozio o attività commerciale. Sono sorti però diversi dubbi per quanto riguarda l’imposizione o meno dell’IVA: approfondiamo quindi quest’aspetto. 

L’Agenzia delle Entrate, inizialmente, sosteneva che la vendita o la ricarica delle gift card doveva essere considerata come cessione di bene e/o prestazione di servizio, quindi ricadendo sotto IVA. A seguito di un ulteriore approfondimento, viene invece detto che l’incasso del denaro per il creare o il ricaricare una gift card non è da considerarsi come un corrispettivo, quindi escludendo l’IVA dall’importo totale. 

In breve, per le gift card non serve l’emissione dello scontrino elettronico, che verrà invece emesso nel momento in cui la stessa verrà utilizzata. Quindi il solo bene acquistato successivamente ricade sotto l’IVA.

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Scontrini elettronici per lotteria degli scontrini

La lotteria degli scontrini è una delle misure pensate per la lotta all’evasione fiscale, che punta a invogliare i contribuenti a richiedere lo scontrino elettronico. Il concorso doveva partire il 01/01/2021 ma è stata prorogata a data da destinarsi. Verrà affiancato dal bonus cashback, introdotto dal premier Conte un paio di mesi fa. L’intenzione è quella di invogliare i contribuenti a pagare con carta e limitare l’uso del contante. 

Per ogni euro di spesa si ha diritto ad un ticket virtuale per partecipare alla lotteria fino a un massimo di 1000 biglietti. Il valore dello scontrino elettronico deve essere pari ad almeno 1€, quindi anche un piccolo acquisto permette l’accesso alla lotteria. L’importo dei premi è differente e andrà a vantaggio di chi paga con metodi tracciabili, quindi carte, bancomat e così via.

Nello specifico ci saranno 10 estrazioni al mese per la lotteria cashless dal valore di 100.000€ ciascuna, e altre 3 estrazioni riferite ai pagamenti in contanti dal valore di 30.000€. Ci saranno anche 2 grandi estrazioni annuali i cui premi ammonteranno a cifre da capogiro: si tratta del maxi premio da 5 milioni di euro per i pagamenti tracciabili e un secondo da un milione per quelli in contanti. Sono previste infine anche delle estrazioni settimanali: 15 premi da 25.000€ per i pagamenti cashless e fra i 7 e i 5.000€ per i pagamenti in contanti. 

La partecipazione è chiaramente facoltativa: gli interessati dovranno munirsi del codice lotteria da scaricare sul portale dedicato e si avrà quindi diritto al biglietto virtuale. Non sarà necessario né avere lo SPID né le credenziali Fisconline, ma bisogna averle se si vuole consultare dalla propria area riservata i biglietti e le vincite. Bisognerà poi comunicare all’esercente il proprio codice alfanumerico.

Non tutti però potranno parteciparvi: solamente i maggiorenni residenti in Italia sono ammessi. La comunicazione della vincita avviene attraverso raccomandata o PEC, mentre la riscossione del premio deve avvenire entro il 90° giorno successivo a quello della pubblicazione dell’estrazione in Gazzetta Ufficiale.

Se il commerciante si rifiuta di comunicare il codice lotteria era inizialmente prevista una sanzione pecuniaria, ma ora il cliente ha la possibilità di segnalare all’Agenzia il comportamento scorretto. Questo significa che gli esercizi che si rifiutano di comunicare il codice verranno inseriti nelle liste dei contribuenti a rischio di evasione, quindi con maggior probabilità di passare sotto il controllo del Fisco. 

Anche i negozianti possono vincere dei premi, ma solo per scontrini elettronici emessi con metodi tracciabili. Per aiutare quindi commercianti ed artigiani sono previste estrazioni settimanali da 5.000€, mensili da 20.000€ e a fine anno il gran premio di un milione di euro. E, se dovesse vincere il consumatore, anche l’esercente che ha emesso lo scontrino vincerà un premio.

L’Italia, che secondo una relazione finanziaria del Parlamento europeo è il paese europeo con l’evasione fiscale più elevata, sia in valori assoluti sia in rapporto al numero di abitanti (190,9 miliardi evasi ogni anno), potrebbe quindi essere il vero banco di prova della lotteria “fiscale”, nonostante il successo che ha riscosso in altri Paesi Europei.

Emissione di scontrini elettronici senza internet: è possibile?

Mettendo subito in chiaro che il registratore di cassa non può esistere senza una connessione internet, vediamo quindi cosa succede se dovesse accadere che, per un motivo o per l’altro, il registratore stesso non abbia il collegamento necessario per trasmettere all’Agenzia delle Entrate gli scontrini emessi in giornata. 

Di solito la trasmissione dei dati avviene automaticamente con la prima connessione utile alla rete, quindi in caso di un malfunzionamento momentaneo tutti i dati verranno immediatamente inviati all’Erario appena ripristinato il collegamento.

Il registratore telematico memorizza i corrispettivi, l’emissione del documento commerciale e la chiusura della cassa anche offline, però non può comunicarli all’AdE; questo significa fondamentalmente che, in assenza di connessione, i dati non vanno persi, ma non possono essere trasmessi.

Come sottolineato prima, il RT fa diversi tentativi di connessione con l’Agenzia finché, ripristinato internet, non riesce a trasmettere i dati.

Ma se dovessero però esserci problemi ben più gravi, che non consentono quindi il ripristino della connessione entro breve?

In questi casi c’è una scadenza da non sottovalutare: si hanno infatti 12 giorni di tempo per l’invio dei corrispettivi telematici. Quindi, è importante che la chiusura di cassa venga inviata entro il 12° giorno e che il registratore telematico si connetta almeno una volta ogni 12 giorni per l’invio dei file.

Se entro quel termine, ancora il registratore non riuscisse a connettersi ad internet, è necessario salvare i file con tutti i corrispettivi su una memoria esterna, quindi una chiavetta USB o un hard disk, collegarsi ad internet con un altro strumento, come un pc o uno smartphone, accedere al portale “Fatture e Corrispettivi” e caricare manualmente il file a sistema sul sito dell’Agenzia in una sezione ad hoc per le “situazioni d’emergenza”.

Ancor più importante: non ci sono esoneri per i commercianti che operano in zone con scarsa copertura internet.

I vantaggi dello scontrino elettronico

I vantaggi dell’introduzione dello scontrino elettronico sono molteplici: ad esempio, non sarà più necessario tenere il registro dei corrispettivi. La trasmissione dei dati sostituisce gli obblighi di registrazione delle operazioni effettuate giornalmente. 

Il procedimento sarà automatizzato: tenere sott’occhio i dati già organizzati potrà aiutare i commercianti a capire meglio come sta andando l’attività e facilitare il controllo della gestione. Tutti i dati della contabilità saranno infatti integrati e disponibili.

Inoltre non è più necessaria la conservazione:

    • delle copie dei documenti commerciali rilasciati ai clienti, dato che verranno acquisiti immediatamente dall’Agenzia;
    • del libretto di servizio, visto che i dati, memorizzati e trasmessi all’Agenzia, saranno consultabili al momento sul portale “Fatture e Corrispettivi”. Inoltre, la verifica del registratore ora è biennale. 

Scontrino elettronico o fattura? Le differenze

I due termini non sono affatto intercambiabili e ci sono delle importanti differenze da considerare, che non sono diverse da quelle classiche che già sussistevano quando le emissioni erano esclusivamente cartacee.

    • Lo scontrino elettronico, come ormai ben sappiamo, è la versione digitale del classico scontrino cartaceo, emesso nei confronti di soggetti privati.
    • La fattura elettronica è un documento informatico, trasmesso allo SDI (Sistema Di Interscambio) dell’Agenzia delle Entrate. Prevede la creazione in formato XML del documento, rendendolo quindi inalterabile. Contenendo molti più dati ed essendo indirizzato a titolari di partite IVA, è necessario che ogni sua parte non sia modificabile. L’AdE, comunque, gira poi la fattura al soggetto a cui è stata emessa la fattura.
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Scontrino elettronico o ricevuta fiscale? Le differenze

Per maggiori approfondimenti: leggi il focus sulla ricevuta fiscale.

La ricevuta fiscale è un documento cartaceo che viene emesso in sostituzione allo scontrino o alla fattura. Può emetterlo chi vende per corrispondenza, a domicilio, in forma ambulante, chi vende alimentari o bevande in mense aziendali, le aziende che forniscono servizi di trasporti e chi esercita attività escursionistiche o turistiche.

La ricevuta deve contenere: 

    • la numerazione progressiva per anno solare;
    • quella fiscale attribuita dalla tipografia autorizzata alla stampa;
    • la data di emissione;
    • tutti i dati di chi la emette;
    • la descrizione dei beni erogati.

Per ogni ricevuta vengono emesse 2 copie: una per chi ha acquistato e una per chi ha erogato il servizio. 

La ricevuta viene quindi sostituita dallo scontrino elettronico.

Bisognerà dotarsi del registratore telematico, oppure usare la procedura web gratuita dell’Agenzia delle Entrate ed emettendo quindi la ricevuta entro i 12 giorni dall’operazione.

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In commercio esistono già parecchie soluzioni per adeguare la tua vecchia cassa all’emissione dello scontrino elettronico. Anche noi di Telnet Data abbiamo realizzato un software per gestire la trasmissione dei corrispettivi telematici: Data Cash

Si tratta un’app per iOS e Android che permette di trasformare il tuo tablet in un performante e funzionale registratore di cassa telematico in pochi istanti.

Se sei un artigiano, un venditore ambulante o un libero professionista che non ha bisogno di emettere un grande volume di scontrini, Data Cash è la soluzione ideale per collegarsi comodamente alla procedura web gratuita per l’invio telematico degli scontrini messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Se invece hai un negozio o una qualsiasi altra attività commerciale, Data Cash si abbina alle stampanti fiscali Epson e RCH per poter stampare i documenti fiscali ed è in grado di gestire anche la conservazione degli scontrini elettronici a norma di legge.

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