Imposta di bollo su fatture elettroniche, tutte le regole
Con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica sono cambiate le norme di assolvimento dell’imposta di bollo.
Le novità riguardano la specifica annotazione sui documenti soggetti a tale imposta e le modalità e i termini di versamento. In questo articolo approfondiremo l’argomento, evidenziando le nuove direttive dell’Agenzia delle Entrate riguardanti l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.
Quando si paga imposta di bollo su fatture elettroniche?
L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche si paga (nella misura di euro 2,00) ogni qualvolta l’importo del documento è escluso, esente o fuori campo IVA per un ammontare maggiore di euro 77,47.
Vale pertanto il principio per cui la presenza di un’imposta esclude l’altra. Nella fattispecie è obbligatorio inserire la specifica dicitura in fattura al fine di indicare l’avvenuto assolvimento dell’imposta di bollo virtuale su fatture elettriniche:
“Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell’articolo 15 del D.P.R 642/1972 e del DM 17/06/2014”
Nel caso di emissione di fattura elettronica basterà opzionare l’apposito campo nel tracciato record del file XML ovvero sarà sufficiente valorizzare a “SI” il campo “Bollo Virtuale”.
Come anticipato, a seguito dell’introduzione della fatturazione elettronica i termini e le modalità di assolvimento dell’imposta, regolamentati dall’art. 6 comma 2 del D.M. 17 Giugno 2014, hanno subito diverse modifiche. Il recente D.M. 4 Dicembre 2020 stabilisce infatti i nuovi termini (già in vigore da Gennaio 2021) per l’assolvimento dell’imposta di bollo:
- Il pagamento dell’imposta inerente alle fatture elettroniche emesse nel primo, terzo e quarto trimestre solare dell’anno di riferimento deve essere effettuato entro e non oltre l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre (31 Maggio, 30 Novembre e 28 Febbraio).
- Il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre solare deve essere eseguito entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre (30 Settembre).
- Se l’ammontare complessivo dell’imposta di bollo dovuto sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno non supera l’importo di euro 250,00 è possibile procedere al pagamento entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento (30 Settembre).
- Se l’importo dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche complessivamente emesse nei primi due trimestri solari dell’anno non supera l’ammontare di euro 250,00, il pagamento dell’imposta di bollo complessiva corrispondente alle fatture elettroniche emesse nei suddetti trimestri potrà essere saldato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento (30 Novembre).
Per ogni trimestre solare, l’Agenzia delle Entrate analizza le fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio al fine di controllare se l’assoggettamento all’imposta di bollo sia stato segnalato nel modo corretto.
I dati emersi da tale verifica serviranno in un secondo momento a calcolare l’imposta di bollo e verranno riportate all’interno di due elenchi, pubblicati entro il 15 del primo mese successivo a ogni trimestre:
- l’elenco A, non modificabile, in cui vengono raccolte tutte le fatture assoggettate al pagamento dell’imposta di bollo;
- l’elenco B, modificabile sul portale Fatture e Corrispettivi, in cui vengono indicate tutte le fatture senza la segnalazione di imposta ma che, secondo i parametri dell’Agenzia delle Entrate, ne sono soggette.
Il contribuente avrà tempo fino all’ultimo giorno del mese successivo al trimestre solare di riferimento per eventuali modifiche ai campi dell’elenco B.
Chi deve versare imposta di bollo su fatture elettroniche?
La Legge di Bilancio 2021 ha dato evidenza che, per le fatture elettroniche inviate mediante SdI, il fornitore è responsabile in solido al pagamento dell’imposta di bollo, anche nell’eventualità di emissione della fattura da un soggetto diverso dal cedente o prestatore. Il fornitore dunque è tenuto il pagamento dell’imposta di bollo e delle eventuali sanzioni amministrative.
In particolare, l’imposta di bollo si applica su:
- operazioni escluse da IVA per mancanza del presupposto soggettivo, oggettivo o territoriale;
- note di rimborso spese di trasferta e rappresentanza se presentate da lavoratori autonomi, amministratori, prestatori di attività lavorative a progetto e parasubordinati;
- cessioni ad esportatori abituali che rilasciano dichiarazioni d’intento;
- servizi internazionali (tranne i servizi relativi esclusivamente all’esportazione delle merci);
- note di credito senza indicazione dell’IVA e riferite a operazioni in origine non soggette a IVA;
- fatture miste;
- contribuenti nel regime dei minimi.
Chi non deve pagare l’imposta di bollo?
Tutte le operazioni che sono assoggettate ad IVA non prevedono il pagamento dell’imposta di bollo:
- fatture, note di credito e debito che hanno al loro interno accreditamenti o addebitamenti riguardanti operazioni soggette a IVA;
- fatture di operazioni non imponibili riguardo a esportazioni di merci o cessioni intracomunitarie di beni;
- acquisti di beni o servizi soggetti a reverse charge;
- cessioni alla Repubblica di San Marino, Città del Vaticano e a tutti gli organismi soggetti a trattati o accordi internazionali;
- fatture emesse dagli agenti di assicurazione per le provvigioni;
- regimi speciali o monofasici.
Come si calcola imposta di bollo su fatture elettroniche?
Per il calcolo dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche si fa riferimento alla circolare n. 14/E pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 17 Giugno 2019. In caso di scarto del documento da parte del Sistema di Interscambio, lo stesso si considera come non emesso e dunque non soggetto al tributo.
A seguito del D.M. del 28 Dicembre 2018 le fatture e i documenti sottoposti a imposta di bollo sono:
- fatture e documenti analogici con imposta di bollo da assolvere tramite contrassegno ovvero in maniera virtuale (art. 3 e 15 del D.P.R)
- fatture elettroniche e altri documenti informatici, con imposta da assolvere esclusivamente ex articolo 6 del D.M. 17 Giugno 2014
Per eseguire il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche non è necessaria alcuna preventiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Il pagamento può avvenire in due modalità:
- mediante il servizio a disposizione nell’area riservata del contribuente, con possibilità di addebito diretto sul conto corrente bancario o postale
- attraverso il modello F24 predisposto dall’AdE
Il calcolo effettuato dall’AdE sarà riferito solamente alle fatture correttamente elaborate dal SdI e non scartate ovvero per tutte le fatture che il Sistema ha recapitato o messo a disposizione il file del documento nel trimestre di riferimento.
Codici tributo per versare l’imposta di bollo
Attraverso la risoluzione del 9 aprile 2019, n. 42/E, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto una serie di nuovi codici tributo per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse dal 1 gennaio 2019.
Che cos’è il codice tributo?
Il codice tributo è un codice numerico a 4 cifre che indica la tipologia dell’imposta da dover pagare.
Nel caso dell’imposta di bollo su fatture elettroniche, il codice tributo dovrà essere inserito all’interno del modello F24 e dell’F24 Enti Pubblici.
Riportiamo di seguito i nuovi codici tributo introdotti dall’Agenzia delle Entrate:
- 2521: imposta di bollo su fatture elettroniche per il primo trimestre, art. 6 decreto 17 giugno 2014;
- 2522: imposta di bollo su fatture elettroniche per il secondo trimestre, art. 6 decreto 17 giugno 2014;
- 2523: imposta di bollo su fatture elettroniche per il terzo trimestre, art. 6 decreto 17 giugno 2014;
- 2524: imposta di bollo su fatture elettroniche per il quarto trimestre, art. 6 decreto 17 giugno 2014;
- 2525: imposta di bollo su fatture elettroniche per le sanzioni, art. 6 decreto 17 giugno 2014;
- 2526: imposta di bollo su fatture elettroniche per gli interessi, art. 6 decreto 17 giugno 2014.
Per quanto riguarda le imposte di bollo su fatture elettroniche emesse fino al 31 dicembre 2018, i codici tributo da dover applicare saranno quelli relativi alle risoluzioni del 2 dicembre 2014, n. 106/E e del 25 marzo 2015, n. 32/E.
Sanzioni mancato pagamento imposta di bollo
In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento, l’AdE informa in via telematica il contribuente riguardo:
- all’importo dell’imposta
- alla sanzione del 30%, ridotta a 1/3
- agli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione
È prevista la possibilità di procedere al ravvedimento operoso. In questo caso la sanzione sulla quale viene applicata, in caso di definizione entro 30 giorni dalla comunicazione, la riduzione di 1/3 è pari:
- al 30%, se il versamento è eseguito oltre 90 giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento
- al 15%, se il versamento è eseguito entro 90 giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento
- a 1/15 per ogni giorno di ritardo, se il versamento è eseguito entro 15 giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento
Se il contribuente non versa le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione (limite che decorre a partire dall’avviso definitivo delle somme ricalcolate in base ai chiarimenti forniti dall’interessato in merito ai pagamenti dovuti), l’ufficio di competenza dell’Agenzia delle Entrate procede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo dell’imposta non versata, della sanzione e degli interessi.
Prova Data Sell gratis 10 giorni
Data Sell è un gestionale in cloud nato per la perfetta gestione di più canali di vendita da un unico luogo.
Se avete deciso, ad esempio, di vendere i vostri prodotti sul marketplace eBay e sul vostro sito WordPress con WooCommerce, facciamo proprio per voi.
Dal nostro gestionale potete ricevere gli ordini di vendita, pubblicare inserzioni e gestire le spedizioni.
Con la nostra app potete semplificare la gestione del vostro ecommerce: tenere sotto controllo il magazzino e semplificare di molto i movimenti e l’aggiornamento delle quantità disponibili.
Volete provare? Bene, il nostro gestionale è in prova gratuita per 10 giorni!
Compila il form qui sotto per saperne di più e ricevere informazioni da un nostro incaricato.